Siamo appassionati di barche, come voi.

In qualità di Broker abbiamo a catalogo diverse soluzioni per Barche e Yacht, ma riteniamo la soluzione SIAT SAIL (gruppo UnipolSAI) attualmente la più innovativa e performante offerta dal mercato.

Una polizza modulare estremamente moderna che prevede quattro possibilità:

GARANZIA CORPO

danni all’imbarcazione

GARANZIA RC NATANTI

responsabilità civile per danni a persone e cose di terzi

INFORTUNI

del comandante e dei trasportati

Assistenza in navigazione

per l’imbarcazione e le persone

Le quattro sezioni sono modulari e possono essere acquistate, in base alle esigenze del Cliente, nella loro totalità, oppure nelle combinazioni che saranno ritenute più utili, con l’unico requisito che sia presente almeno una delle due coperture “principali”, Corpo o RC.

La garanzia “CORPO” copre – in linea generale – la perdita totale e abbandono, spese di salvataggio e spese di rimozione del relitto, indipendentemente dall’avvenimento che ne sia stato causa.

Per i danni parziali sono previste tre forme di garanzia:

A-Platinum, che prevede la copertura per i danni causati da qualsiasi evento, ad eccezione di quelli all’apparato motore, all’impianto elettrico e alle apparecchiature elettroniche, indennizzabili soltanto in conseguenza di eventi nominati (e cioè incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto rapina, incaglio, urto collisione oppure affondamento, sommersione o allagamento causati da movimento ondoso per cattivo tempo). Limitazioni sono previste anche per i danni alle vele ed alle parti pneumatiche.

B-Gold copre la perdita totale e l’abbandono dovute a qualsiasi evento, mentre i danni parziali solo se conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine furto o rapina.

C-Silver copre la perdita totale e abbandono in conseguenza di qualsiasi evento, esclusi i casi di furto e rapina, mentre i danni parziali non sono coperti.

La polizza inoltre include:

  • Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzioni vulcaniche
  • Acque non protette
  • Rimpiazzo a nuovo fino a 3 anni di età dell’imbarcazione
  • Rinuncia alla rivalsa per danni da incendio
  • Trasferimenti terrestri per unità di lunghezza fino a 10 m
  • Deroga alla regola proporzionale per danni parziali
  • Scuola di vela o guida
  • Eventi socio-politici
  • Bagagli ed oggetti personali.

La garanzia R.C. Natanti, copre la Responsabilità Civile per danni a Terzi derivanti dalla navigazione o dalla giacenza delle Unità da Diporto.

Oltre alle coperture previste per legge (danni alla persona), la polizza copre:

  • Danni a cose ed animali di terzi (inclusi i trasportati)
  • Danni a terzi provocati durante la navigazione a vela
  • Danni occorsi durante l’utilizzo dell’Unità per scuola guida o di guida, purché sia presente a bordo un istruttore abilitato.
  • Danni provocati a terra durante giacenza, alaggio, varo inclusi i danni da incendio comunque verificatosi presso approdi, porti, cantieri e rimessaggi, se effettuati con mezzi idonei e durante i trasferimenti a terra di unità di lunghezza non superiore a 10 metri.
  • Danni ai trasportati
Copre le conseguenze di Infortuni subiti dal Conducente /Comandante e/o dai Trasportati sull’unità da diporto dal momento in cui salgono a bordo fino al momento in cui ne discendono, incluse le operazioni di imbarco e sbarco.
Fornisce Assistenza all’imbarcazione e alla persona (Assicurato e Familiari) durante la navigazione e la giacenza al di fuori del porto di stazionamento abituale.

ALCUNI PUNTI DI FORZA?

La polizza, oltre alla sua versatilità e completezza, offre alcune peculiarità che la rendono estremamente appetibile:

  • I valori dichiarati dal contraente e riportati nella scheda di polizza equivalgono a stima, ai sensi dell’art. 515 del Codice della navigazione (soltanto nel caso di unità da diporto di serie e di età non superiore ai tre anni, purché questo trovi corrispondenza nei listini del cantiere costruttore o nelle fatture di vendita oppure a fronte di una perizia estimativa). Al di fuori di questi casi, la somma corrisponde al valore commerciale dell’unità da diporto al momento del sinistro.
  • danni parziali, in deroga all’art. 535 del Codice della navigazione (per le unità da diporto aventi un’età non superiore ai 3 anni), la differenza tra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti non rimane a carico dell’assicurato.
  • danni parziali, deroga alla c.d. regola proporzionale, se la differenza tra la somma assicurata ed il valore commerciale dell’unità al momento del sinistro non superi il 20%.
  • estensione a richiesta della garanzia anche ai casi di noleggio dell’unità da diporto e, parallelamente, alla perdita di nolo.
  • partecipazione dell’unità da diporto a regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;
  • copertura per altri danni, e cioè danni ulteriori rispetto a quelli automaticamente ricompresi nella polizza, all’apparato motore, all’impianto elettrico ed alle apparecchiature elettroniche, causati da cattivo tempo, da surriscaldamento a seguito di ostruzione dell’impianto di raffreddamento o delle prese dal mare o, ancora, da vizio occulto non riconducibile alla garanzia prestata dal produttore.


Quanto nella presente non sostituisce e non integra in alcun modo le condizioni contrattuali. In caso di difformità totale o parziale, le condizioni contrattuali prevalgono. Prima di acquistare la polizza è necessario leggere le condizioni contrattuali.

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